La marchiatura CE nelle unità da diporto

La marcatura CE che si vede sulla gran parte dei prodotti presenti in commercio rappresenta, per ogni consumatore, la garanzia che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dall’Unione Europea. Tale garanzia vale per l’intero ciclo produttivo, ovvero per le fasi di progettazione, fabbricazione, immissione sul mercato, messa in servizio e utilizzazione.

Tra i prodotti del settore che richiedono la marcatura CE, ci sono anche “tutte le imbarcazioni aventi uno scafo di lunghezza compresa fra i 2,5 ed i 24 metri (misurati secondo le norme armonizzate) e che vengono utilizzate per finalità ricreative e sportive”. In accordo alla direttiva attuale, dal 18 gennaio 2017 si applica una serie di “Norme per la certificazione CE delle imbarcazioni da diporto e relativi componenti, delle moto d’acqua e dei motori di propulsione installati su o in unità da diporto” per tutti i costruttori che intendano produrre o importare imbarcazioni nel mercato europeo.

 

Categorie di progettazione: quali sono

Ogni costruttore che si stia approcciando alla progettazione e alla costruzione di un’imbarcazione dovrà farlo in conformità ai requisiti di stabilità, galleggiabilità e a tutti gli altri requisiti essenziali riportati nell’Allegato I della Direttiva.

Secondo quanto stabilito, le categorie di progettazione sono:

  • A: comprende tutte le imbarcazioni progettate per resistere a venti superiori a forza 8 (scala Beaufort) e ad un’altezza d’onda superiore a 4 metri (con esclusione di circostanze estreme quali tempeste, uragani, onde anomale);
  • B: comprende tutte le imbarcazioni progettate per resistere a venti di forza 8 e ad un’altezza d’onda fino a 4 metri;
  • C: comprende tutte le imbarcazioni progettate per resistere a venti di forza 6 e ad un’altezza d’onda fino a 2 metri;
  • D: comprende tutte le imbarcazioni progettate per resistere a venti di forza 4 e ad un’altezza d’onda fino a 0,3 metri.

Per ottenere la marcatura e, di conseguenza, commercializzare il proprio prodotto, il fabbricante inoltra una richiesta ad uno degli enti certificatori autorizzati, in cui specifica le caratteristiche principali dell’imbarcazione e le procedure di valutazione che intende adottare. Alla domanda il costruttore avrà cura di allegare una ricca documentazione tecnica, costituita da disegni di progetto, calcoli di progettazione stabilità e galleggiabilità, rapporti di emissione gas di scarico, emissioni acustiche ecc.

A questo punto, l’organismo notificato verificherà la conformità del prodotto attraverso un’apposita valutazione di conformità e, una volta accertata, rilascerà un certificato di conformità.

 

Unità senza marcatura CE

I natanti non dotati di marcatura CE sono abilitati alla navigazione fino a 6 miglia dalla costa nelle acque marittime.

Tale limitazione viene riportata sulla licenza di navigazione e comunque non vale per jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e tavole a vela, che possono solo navigare entro un miglio dalla costa.

In assenza di marcatura CE, sarà dunque opportuno avere a bordo il certificato di omologazione e la dichiarazione di conformità. In alternativa è possibile richiedere l’attestazione di idoneità ad un organismo autorizzato o notificato. Questi documenti, infatti, possono abilitare i natanti privi di marcatura alla navigazione fino alle 12 miglia dalla costa.

Le imbarcazioni da diporto senza marcatura CE possono essere abilitate alla navigazione senza alcun limite nelle acque marittime e interne, oppure fino a 6 miglia nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne.