La conciliazione amichevole per risolvere controversie in mare

Quando si parla di conciliazione, si fa riferimento ad un metodo di risoluzione delle controversie alternativo (rispetto ad un necessario ricorso dinanzi alle autorità giudiziarie), attraverso il quale le parti provano a trovare una soluzione concordata mediante l’ausilio di un terzo. È anche detta negoziazione a tre, poiché si tratta di un’attività dove un terzo imparziale (chiamato Mediatore) aiuta due o più parti di una controversia a raggiungere un accordo reciprocamente vantaggioso, attraverso varie tecniche di comunicazione e negoziazione, che servono per aprire e migliorare il dialogo o l’empatia tra i contendenti.
Il compito principale del Mediatore (che deve lavorare presso un organismo pubblico o privato controllato dal Ministero della Giustizia) è condurre le parti all’accordo amichevole, assistendole nel confronto e rimuovendo ogni ostacolo che possa impedire il raggiungimento di una soluzione condivisa.

Il Mediatore, al fine di trovare un accordo più soddisfacente per le parti – e tutelando al tempo stesso le relazioni commerciali tra imprese e gli interessi del consumatore – può ascoltare separatamente le parti, per individuare il percorso più utile alla ricerca della soluzione migliore. L’informalità del contesto non priva delle necessarie garanzie di equo bilanciamento della posizione delle parti coinvolte che, a partire dal momento introduttivo, possono esporre i fatti e prendere posizione su quelli esposti dalle altre.

 

La procedura di mediazione

La procedura di mediazione è caratterizzata dall’assenza di regole formali. La mediazione è poi una procedura conveniente, perché sia le tariffe dei mediatori professionali sia i costi di segreteria, commisurati al valore della controversia, sono di importo ridotto soprattutto se si tiene in considerazione il vantaggio che si può conseguire con la sottoscrizione di un accordo in tempi rapidi e con una comune soddisfazione per ognuno.

La mediazione civile è suddivisa in tre categorie: facoltativa, delegata o giudiziale, obbligata.

La mediazione facoltativa è rimessa alla volontà delle parti, che possono fare ricorso liberamente, ogni volta ritengano ci siano le condizioni per avviare proficuamente un confronto finalizzato alla ricerca di una soluzione reciprocamente soddisfacente.

È volontaria, quando sono le stesse parti coinvolte in un procedimento di mediazione a decidere liberamente di partecipare agli incontri, di prospettare le soluzioni che ritengono più idonee per entrambe nella soluzione della controversia, di abbandonare la procedura e soprattutto di decidere se fissare oppure no i termini e le condizioni per un accordo di conciliazione e sottoscriverlo.

La mediazione delegata, infine, si ha quando il Giudice, in appello e ogni volta ne ravvisi l’opportunità rispetto alla fase del giudizio, alla natura della controversia e alla disponibilità delle parti, può invitare le stesse ad esperire un tentativo di mediazione.

Questo invito deve essere rivolto entro l’udienza di precisazione delle conclusioni o quella di discussione della causa.

Ad ogni modo, affinché la mediazione possa essere iniziata, c’è bisogno che le parti aderiscano all’invito formulato dal giudice.

In caso di accettazione, il Giudice rinvia la causa a un’udienza successiva al periodo entro il quale la procedura di mediazione deve terminare ai sensi dell’articolo 6 (3 mesi), se la mediazione non è stata avviata, assegna anche il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Il corretto svolgimento della procedura di mediazione e la possibilità che questa porti a un’ottimale soluzione della controversia, dipende dalla competenza del mediatore, che viene garantita dalla sua imparzialità e dalla sua professionalità.

L’imparzialità del mediatore, intesa come distanza equa dalle parti e assenza di rapporti che impedirebbero di svolgere la propria attività senza esserne condizionato, prevede anche la sottoscrizione di un accordo da parte del mediatore all’inizio della procedura.

La mediazione deve essere affidata a soggetti in grado di garantire serietà ed efficienza. Per questo il legislatore ha ribadito un’apertura al mercato concorrenziale dei servizi di giustizia alternativa, non più riservato solo ad alcuni soggetti espressamente individuati dalla legge, ma a qualsiasi soggetto pubblico o privato che sia in grado di rispondere ai requisiti amministrativi e regolamentari fissati dalla disciplina.

 

Il verbale di conciliazione

Il verbale di conciliazione sul lavoro è il documento che contiene i termini dell’accordo raggiunto in seguito al contenzioso tra le parti. Una volta intervenuta la conciliazione della controversia, occorre documentare la stessa redigendo un processo verbale, che va sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico, per poi essere inserito nel fascicolo d’ufficio.