Documenti obbligatori da tenere a bordo della propria imbarcazione

Oltre alle dotazioni obbligatorie richieste dalle normative vigenti in materia di sicurezza (che dipendono esclusivamente dalla distanza dalla costa a cui si effettua la navigazione), è necessario portare con sé dei documenti obbligatori, così da non andare incontro a sanzioni salate.

Documenti obbligatori per natanti da diporto

Partendo dai natanti da diporto, cioè le unità la cui lunghezza non supera i 10 metri e comunque non registrate presso il Registro delle Imbarcazioni delle unità da diporto, i documenti necessari alla navigazione sono i seguenti:

  • Documento di riconoscimento in corso di validità;
  • Patente di abilitazione al comando di unità da diporto, per navigare con motore di potenza superiore ai 30 kW (40,8 Cv);
  • Dichiarazione di potenza o Certificato d’uso del motore, anche qualora fosse presente a bordo un motore ausiliario;
  • Polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni verso terzi, per tutti i natanti e le imbarcazioni dotati di motore;
  • Certificato limitato RTF, nel caso in cui l’unità abbia a bordo apparecchiature radio VHF, sia fisse che portatili, è necessario ottenere l’autorizzazione per il loro utilizzo, obbligatorio quando si naviga a distanza superiore alle sei miglia dalla costa;
  • Licenza RTF ovvero la Licenza di esercizio radioelettrico. Questo documento dichiara la conformità dell’apparato VHF presente a bordo di un’imbarcazione agli standard di sicurezza fissati dalla legge. Per ottenerlo occorre presentare la richiesta all’Ispettorato Regionale delle Comunicazioni. In seguito verrà rilasciato un numero identificativo univoco e strettamente legato all’apparato stesso (e non all’unità). Questa licenza non è soggetta a scadenza e va richiesta nuovamente in caso di sostituzione dell’apparato a bordo.

Documenti obbligatori per imbarcazioni da diporto

Per le imbarcazioni da diporto, invece, i documenti necessari, oltre a quanto sopra, sono:

  • La licenza di navigazione, ovvero il risultato dell’iscrizione dell’unità di diporto – obbligatoria per le imbarcazioni;
  • Il certificato di sicurezza in corso di validità ovvero un documento che attesta che l’unità in questione risponde a tutte le normative relative al regolamento di sicurezza.

Alcuni dei documenti sopra elencati hanno validità limitata; ricordati dunque di verificare costantemente le scadenze per effettuare i relativi rinnovi.

Pur non trattandosi di una tematica legata direttamente alla questione dei documenti necessari per navigare con un natante, vogliamo ricordare il fatto che navigando con quest’ultimo non si ha il diritto di inalberare la bandiera italiana. Ne consegue dunque che, dal punto di vista giuridico, un natante non può oltrepassare il limite delle acque italiane, e quindi non può navigare oltre le 12 miglia dalla costa, anche nel caso in cui l’unità da diporto, di per sé, sia tecnicamente idonea a farlo.

Il motivo è semplice: per effetto della Convenzione di Montego Bay del 1982, resa esecutiva in Italia con la legge 689/94, ogni Stato ha il diritto di navigare nell’alto mare solo delle unità che battono la bandiera relativa. Non potendo battere bandiera, i natanti che si accingono a navigare in acque internazionali finiscono inevitabilmente per violare le norme per la navigazione in acque internazionali. Il rischio a cui si va incontro può essere anche alto, in quanto spetta eventualmente alla sovranità delle navi militari di qualunque nazionalità prendersi carico del natante senza bandiera.

Non è possibile riassumere in questo paragrafo tutte le leggi dei Paesi extra Ue, che cambiano di caso in caso. Molto meglio, prima di partire verso questi Paesi, fare una telefonata presso il relativo Consolato italiano, in modo da avere delle informazioni precise e aggiornate circa le norme da rispettare. Si avranno così tutti i consigli utili relativi alla documentazione, all’ingresso e al transito nelle acque territoriali del Paese in questione.